Art. 12 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dell'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Articolo 17 (Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici)
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto dell'entratain vigore del presente decreto, gli enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia e alla regione, anche in via informatica.
Articolo 18 (Allegati)
Al decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseritigli allegati H e I al presente decreto. Il punto I dell'allegato E del decreto del presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412 è soppresso.
Articolo 19 (Norma transitoria)
Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente
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